Nuove regole per il “Whistleblowing”

17 Mag 2023

Come noto, il D.Lgs. 231/01 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche. In grande sintesi, il decreto pone a carico delle imprese una responsabilità “amministrativa/penale” per determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti e dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa.

I reati compresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 riguardano molti ambiti:

  • reati relativi alla gestione della salute e la sicurezza sul lavoro;
  • reati ambientali;
  • reati contro la Pubblica Amministrazione;
  • reati societari;
  • delitti contro la personalità individuale;
  • delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;
  • reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio);
  • reati di criminalità informatica;
  • manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate.

Oltre agli inevitabili danni alla reputazione, le aziende coinvolte possono incorrere in sanzioni rilevanti: le ammende partono da €25.000,00 e possono arrivare fino a €1.5 milioni, e prevedono l’interdizione dall’esercizio delle attività.

Per prevenire il rischio di illeciti, le aziende possono adottare un Modello Organizzativo 231, che consiste in un sistema di gestione con cui si indirizzano i comportamenti di ogni soggetto al rispetto delle
norme attinenti alla responsabilità d’impresa.

Il Modello Organizzativo, se correttamente applicato, è riconosciuto come esimente ai fini delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Il Whistleblowing

Con il termine “whistleblowing” si intende la segnalazione da parte del lavoratore (e di altri soggetti) di illeciti dei quali può venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.
La regolazione di questa situazione e la tutela del soggetto segnalante erano già previste dalla normativa italiana, ma solo per le aziende che adottavano un Modello Organizzativo (D. Lgs. 231/01).
Con il nuovo D.Lgs. 24/23l, l’obbligo è stato esteso oltre a queste anche a tutte quelle che hanno più di 49 dipendenti1 e sono state rese più stringenti le regole, a tutela del soggetto segnalante.

I soggetti segnalanti dovranno essere tutelati attivamente da qualunque ritorsione o conseguenza sanzionatoria (ad esempio licenziamento, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di
funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, sospensione della formazione, ecc.).
Questo significa che in caso di contenzioso dovuto a presunte ritorsioni in seguito ad una segnalazione, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che le sue azioni o disposizioni sono dovute a ragioni
estranee alla segnalazione stessa.

Chi sono i soggetti che hanno la possibilità di segnalare

  • dipendenti;
  • collaboratori autonomi e liberi professionisti;
  • volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
  • azionisti e amministratori…

Fatti oggetto delle “segnalazioni”

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, tra cui:
    1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
      norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
    2. reati ambientali.
  • violazioni del Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, se presente;
  • illeciti in diversi settori (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, ecc.) tra cui nello specifico;
    1. tutela dell’ambiente (autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera, scarichi
      idrici, rumore, inquinamento del suolo, rifiuti, efficienza energetica e Diagnosi
      Energetica, sostanze lesive dello strato di ozono, ecc.);
    2. sicurezza dei trasporti (ADR e consulente per la sicurezza dei trasporti, ecc.);
    3. norme su sostanze chimiche (REACH, ecc.).

Cosa è necessario fare

  • predisporre canali di segnalazione interna che garantiscano l’accessibilità e l’anonimato del segnalante;
  • predisporre canale di segnalazione verso l’esterno (Autorità Nazionale Anticorruzione);
  • adottare procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ed il riscontro al segnalante;
  • predisporre ed attuare attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, conservandone prova documentata;
  • introdurre un meccanismo di sanzioni disciplinari a carico di chi si rende responsabile di azioni di ritorsione verso il segnalante.

Obbligo e tempi di adeguamento

  • aziende che hanno adottato un Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, a prescindere dal numero di dipendenti: 15 luglio 2023;
  • aziende con una media di dipendenti nell’ultimo anno di almeno 250: 15 luglio 2023;
  • aziende con una media di dipendenti nell’ultimo anno di almeno 50: 17 dicembre 2023.

Sanzioni

  • da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni o quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando venga accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal Decreto, nonché quando venga accertato che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Come si evince da quanto esposto sopra anche questa norma espone le aziende a rischi importanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa e penale delle società (D. Lgs. 231/01), per difendersi dai quali, le aziende sono invitate a: 

  • predisporre il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e Gestione;
  • nominare l’Organismo di Vigilanza esterno.