INAIL, oscillazione del tasso per prevenzione (OT23-2024)

4 Set 2023

Come ogni anno, l’INAIL ha reso disponibile il nuovo modello di domanda OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024, in relazione agli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente, effettuati nel corso del 2023.

Per accedere alla riduzione, l’azienda dovrà presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Come in passato, ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Vengono confermate le seguenti condizioni:

a. Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento (8%). La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è
applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

b. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il
seguente prospetto:

Di seguito una tabella esemplificativa calcolata sulla base di una stima dei premi assicurativi per settore (si raccomanda di richiedere il calcolo esatto al proprio consulente del lavoro o alla funzione risorse umane):

È consigliata la lettura del documento “DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE GUIDA ALLA COMPILAZIONE – ANNO 2024” (allegato).

Nella sostanza resta invariato l’elenco degli interventi contemplati negli ultimi anni. Si segnalano le seguenti novità applicative:

SEZIONE A – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI). Modifiche ai punti A-3.2, A-3.4, A-3.5, A-3.6 e A-5.1.

  • Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine ante 1996 – 80 punti), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro – 70 punti) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici – 70 punti) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.
  • Relativamente all’intervento A-3.6 (80 punti) è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno
    munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).
  • Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri – 60 punti) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con
    particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico
    competente.

SEZIONE B – PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE. Modifiche al punto B-10

  • Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10 – 50 punti), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far seguire controlli
    alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola
    attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).

SEZIONE C – PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. Modifiche ai punti C-1.2 e C-2.2 ed eliminazione ex punto C-2.1

  • Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro – 70 punti) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture
    idonee all’insonorizzazione
  • È stato poi eliminato l’intervento ex C-2.1 relativo al controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”, in quanto si tratta di un
    prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.
  • Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 (80 punti) non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è
    obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, D. Lgs. 81/2008).
  • Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.

SEZIONE D – FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE. Modifiche al punto D-3

  • Per quanto riguarda il punto D-3 (30 punti), constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla
    necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della
    richiesta.

SEZIONE E – GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE. Modifiche degli interventi E-3, E-4, E-5 ed E-16

  • Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali – 100 punti)
    viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del
    sistema di gestione nel corso di più anni.
  • L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 (100 punti) del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di
    produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”
  • Al punto E-5 (100 punti) è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di
    Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.
  • Per l’intervento E-16 (50 punti), l’ex intervento E-17 del modello OT23 dello scorso anno, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento
    non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.

SEZIONE F – GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI. Modifiche ai punti F-2 e F-7

  • Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (40 punti) relativo all’adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge: In particolare la modifica riguarda
    la documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore.
  • Per quanto concerne infine intervento F-7 (50 punti), che prevede l’adozione di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei
    a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel
    precedente modello OT23.

Negli anni abbiamo assistito ad un importante mutamento della tipologia di interventi che l’INAIL ha proposto come miglioramenti non cogenti, utili all’ottenimento della riduzione del premio. La sezione che, nel tempo, ha ottenuto sempre più rilevanza è quella relativa alla “GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE”.

Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSSL) offre molti vantaggi, primo fra tutti la possibilità di avere miglior controllo e visione di tutte quelle attività gestionali che sono obbligatorie in ambito salute-sicurezza. Un sistema di gestione conforme alle linee guida UNI-INAIL, anche se non certificabile, è sufficiente per ottenere la riduzione del premio INAIL. Lo stesso sistema, peraltro, può risultare propedeutico ad un percorso di certificazione secondo la norma ISO 45001.

Ci piace concludere questa circolare ricordando i contenuti del seminario, tenutosi a fine 2021 alla Fiera di Bologna nell’ambito della rassegna Ambiente Lavoro, che ha celebrato la ricorrenza ventennale della pubblicazione delle Linee guida per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – SGSL: “un SGSL permette di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e produzione di beni o servizi, individuando, all’interno della struttura organizzativa aziendale, responsabilità, procedure, processi e risorse per la realizzazione delle politiche aziendali di prevenzione. L’adozione di un SGSL ha come obiettivo la riduzione dei costi complessivi connessi alla salute e sicurezza lavorativa, compresi quelli derivanti da infortuni e malattie professionali, l’incremento dell’efficienza e delle prestazioni dell’impresa, nonché il miglioramento degli standard di prevenzione.

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