Esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR

18 Ott 2023

Il 20/09/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 09/08/2023 relativo alla Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il decreto si applica alle imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci e/o rifiuti classificati ADR e che intendono avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.

Casi di esenzione:

Per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

  • Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, le imprese la cui attività comporta la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, che rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR.

    Rientrano in questa casistica ad esempio, i trasporti effettuati da privati, i trasporti per attività di controllo, riparazione e manutenzione, ecc. – esenzioni totali ADR (punto 1.1.3))

  • Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, le imprese la cui attività comporta la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

1) Al Capitolo 3.3 (esenzione per Disposizioni Speciali)
2) Al Capitolo 3.4 (confezionamento in Quantità Limitata)
3) Al Capitolo 3.5 (confezionamento in Quantità Esenti)

Per trasporti in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, le imprese la cui attività comporta la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose confezionate in colli alle seguenti condizioni:

a) Limite massimo di 24 operazioni all’anno e di 3 operazioni al mese;
b) Limite di quantità individuati dalla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se le merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) Predisposizione di un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite, contenente i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo. Da conservare per almeno 5 anni.

Non possono avvalersi di tale esenzione le materie appartenenti alla classe 7 radioattivi.

Per spedizioni occasionali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza, le imprese la cui attività comporta lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) Caricamento delle merci alla rinfusa oppure in cisterna;
b) Appartenenza al gruppo di imballaggio III ed alla categoria di trasporto 3 o 4;
c) Limite massimo di 12 operazioni all’anno e di 2 operazioni al mese, con limite massimo di 50 tonnellate all’anno;
d) Predisposizione di un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite, contenente i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo. Da conservare per almeno 5 anni.

Non possono avvalersi di tale esenzione le materie appartenenti alla classe 7 radioattivi.

Per esclusione dal campo di applicazione

Per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli o che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Il Decreto specifica inoltre che

  • In capo al legale rappresentante dell’impresa che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, resta l’onere di assicurarsi che tutte le altre disposizioni applicabili dell’ADR, siano verificate e puntualmente rispettate (es. verifica dei requisiti del trasporto, rispetto delle procedure di spedizione, formazione del personale, ecc..).
  • Il Legale Rappresentante è responsabile della costante formazione obbligatoria in materia di ADR (la registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni).
  • In caso di incidenti gravi occorsi nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, il Legale Rappresentante deve inoltrare apposito rapporto alla Motorizzazione Civile, secondo quanto previsto dall’ADR, indicando anche la condizione di esenzione della nomina del consulente.

La comunicazione annuale alla Motorizzazione Civile di esenzione dalla nomina del Consulente ADR non è più necessaria.

Data la particolare specificità delle nuove condizioni di esenzione, Im.Tech si rende disponibile ad effettuare una verifica degli adempimenti relativi alla normativa ADR, previo contatto con il proprio referente aziendale.