Circolare n. 04/2020 del 28/02/2020
Oggetto: INTERPRETAZIONE SULL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Il Ministero della Salute aveva indicato, in prima battuta, attraverso la Circolare 3 febbraio, n. 3190, i comportamenti da tenersi in ambito lavorativo, in merito al diffondersi del nuovo Coronavirus COVID-19.
A seguito dell’aumentare dei casi in Italia, sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 sono stati pubblicati due importanti Decreti:
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Pres. Cons. Ministri 23 febbraio 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Quest’ultimo, nell’allegato 1, elenca i Comuni a cui si applicano le misure di contenimento alla diffusione del Virus, in Lombardia e Veneto: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini (in Lombardia) e Vò (in Veneto).
Ma, fatte salve le disposizioni che riguardano le attività lavorative nei Comuni elencati, E’ NECESSARIO AGGIORNARE IL DVR?
Scarica Pdf della Circolare Im.Tech n. 04/2020 (tasto destro e salva con nome)